Considerazioni in tema di formazione
Quando si affronta il tema della “formazione” e della correlata informazione si entra da un lato nel vastissimo discorso della comunicazione e dall’altro, dal punto di vista occupazionale, nell’evoluzione delle normative che dagli anni ’50 ad oggi hanno rappresentato il cambiamento del rapporto tra persone e lavoro.
Coesistono, peraltro, richiami già nella Costituzione ove agli articoli 32 -2 -3 pone le basi della salute e dell’integrità dell’individuo coma elemento costituzionalmente rilevante in quanto interesse del singolo e della collettività, entrambi tutelati dal riconoscimento che salute e integrità sono diritti inviolabili e che riguardano sia le attività politiche ed economiche, sia lo sviluppo delle persone umane in un più ampio quadro di solidarietà sociale.
Cardine di questo approccio la già ricordata normativa degli anni ’50 che attraverso il DPR 547/55 e 303/56 richiamano la necessità di “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare loro le conoscenze essenziali di prevenzione”disponendo anche ed esigendo l’uso dei mezzi di protezione.
1994: da conoscenza a formazione
E’ però con il successivo recepimento di direttive europee e con il conseguente D.lgs 626/94 che tale approccio si modifica e si completa sino ad arrivare allo status dei giorni nostri. La semplice lettura delle nuove disposizioni e l’analisi del lessico utilizzato ci evidenziano questo passaggio.
Rendere edotti diventa rendere consapevoli, i lavoratori diventano ciascun lavoratore, le norme e i modi diventano le misure. Soprattutto il contesto si basa sulla avvenuta valutazione dei rischi.
Ne deriva che nell’ambito della comunicazione di impresa l’informazione viene disgiunta dalla formazione, che alla prima vengono integrati i ricordati concetti di “rendere edotti”, ma che alla seconda vengono assegnate le aree dell’istruire e dell’addestrare. Alla formazione appartengono quindi le
- Aree del sapere
Doveri e Diritti
Caratteristiche degli agenti - Aree del saper fare
Uso dei DPI
Capacità di riduzione dell’esposizione - Area del saper essere
Auto tutela
E tale necessità attraversa trasversalmente tutte le figure aziendali.
Vi è una pregiudiziale però ed è rappresentata dal fatto che nella comunicazione il messaggio deve passare – essere riconosciuto – portare a risposte coerenti. Quanto più snello ed efficace questo sistema, tanto più fattivo sarà il risultato.
L’informazione rappresenta quindi lo scambio di conoscenze tra due o più persone, la formazione quel processo educativo mirato a svolgere consapevolmente la propria attività.
2008: l’inserimento delle valutazioni del rischio
Se riguardiamo i contenuti dell’art. 37 del D.lgs 81/08 riscontriamo che il vero ed unico discrimine con il passato è rappresentato dalle “valutazioni del rischio” che non trovano previsione nella precedente normativa. La consapevolezza si basa sulla conoscenza dei rischi legati allo svolgimento della mansione, da potenziali danni e da sistemi di tutela, tutti, come si vede, strutture portanti della valutazione del rischio.
Questo è a mio parere un passaggio importante: la consapevolezza del rischio e della sua dimensione porta ad atteggiamenti auto protettivi sul lungo periodo; il comando immediato consuma invece i suoi effetti nel breve lasso temporale. Ulisse quando ordinò ai suoi uomini di munirsi di tappi di cera li difese da un pericolo, e con buon risultato, ma non spiegò , e in quel caso non ve ne era motivo, il significato del canto delle Sirene trattandosi di un “pericolo istantaneo”.
Nella struttura aziendale il dovere formativo ricade sul datore di lavoro o su figura dallo stesso delegata che, avvalendosi del contributo della altre figure aziendali e/o di consulenti esterni (almeno sui temi specifici), costruisce un “fabbisogno formativo” e istruisce la programmazione degli interventi atti a soddisfarlo.
Art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
- principi giuridici comunitari e nazionali;
- legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
- nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.