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Blog – Gruppo MultiMedica

Le vaccinazioni nei lavoratori

Uno degli elementi del sistema della sicurezza sul lavoro è rappresentato dalle vaccinazioni obbligatorie, non solo per il personale sanitario, ma per diverse categorie di lavoratori. Il riferimento, dal punto di vista normativo, è il Codice Civile che all’art. 2087 stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Ne discende che, attraverso il Medico Competente, il Datore di lavoro assolve tale obbligo assicurando ai lavoratori anche la necessaria copertura vaccinale laddove prevista e attuabile.
Rimane da valutare quali siano le vaccinazioni cui fare riferimento.

  • Vaccinazioni obbligatorie, quali quella antitetanica, per le categorie di lavoratori indicati nell’art. 1 della legge 5 marzo 1963 n. 292, legge 20 marzo 1968 n. 419, DM 16975, DPR 1301 07/09/1965 e DM. 22/03/1975 e quella antitubercolare come da legge 1088/70.
  • Vaccinazione da valutare legate al rischio biologico.

Antitetanica obbligatoria
A maggior precisazione si riporta l’elenco dei lavoratori previsti dalla normativa per la vaccinazione antitetanica obbligatoria:

  • operai addetti alla manipolazione delle immondizie
  • operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
  • lavoratori del legno
  • metallurgici e metalmeccanici
  • lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
  • stallieri, fantini
  • conciatori
  • sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
  • spazzini, cantonieri, stradini
  • sterratori
  • minatori
  • fornaciai
  • operai e manovali addetti all’edilizia
  • operai e manovali delle ferrovie
  • asfaltisti
  • straccivendoli
  • personale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (integrazione della legge sopra citata: D.M. 22 marzo 1975 – G.U. 29 marzo 1975, n. 85)
  • marittimi e lavoratori portuali (integrazione della legge sopra citata: D.M. 16 settembre 1975 G.U. 22 ottobre 1975, n. 280)
  • per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.

Si apre, come per ogni atto medico, il problema del “consenso informato” intendendosi quell’atto con cui il Medico, spiegate le finalità di quanto vuole eseguire e considerata la situazione clinica del soggetto e richiamati eventuali effetti non desiderati, raccoglie l’adesione del lavoratore.

E’ evidente che una previsione normativa obbligatoria non risulta contemplare un eventuale rifiuto né è possibile qualsiasi forma di autoesonero con assunzione di responsabilità, restando quest’ultima sempre e comunque in capo al datore di lavoro e al medico.

L’obbligatorietà viene poi a confrontarsi con il diritto costituzionale di scelta del soggetto in merito ai trattamenti sanitari (art. 32), in tal senso appare forzata la posizione di chi ritiene tout court che in carenza della vaccinazione per le categorie indicate verrebbero a mancare i presupposti per la formulazione della idoneità lavorativa. È questo un tema su cui vale la pena che gli organi competenti e gli istituti deputati svolgano un’attenta riflessione.

Non va poi sottovalutata la confusione che è derivata dall’art.93 della legge 388/2000 che sembrava considerare non più obbligatorie le vaccinazioni così dette professionali cui però ha fatto seguito una serie di regolamenti che di fatto si sono espressi in modo opposto.
Si sono quindi venuti a confrontare due articoli di cui il primo, è il 41 della costituzione ed il ricordato art. 32.Sembrerebbe che il combinato disposto dell’art. 2087 del codice civile e dell’art. 279 del d.lgs 81/2008 possa servire a superare queste due condizioni.

Vaccinazioni per rischio biologico
Interessante poi affrontare il tema delle vaccinazioni per rischio biologico, ove la valutazione congiunta di Datore di lavoro, RSPP e Medico Competente fondano le basi per l’effettuazione delle stesse.
Ricordando che la classificazione della pericolosità dei diversi agenti biologici tiene conto, fra gli altri, dei seguenti parametri:

  1. l’infettività, intesa come capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite;
  2. la patogenicità, riferibile alla capacità di produrre malattia a seguito di infezione;
  3. la trasmissibilità, intesa come la capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto suscettibile;
  4. la neutralizzabilità, intesa come la disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura.

Ne deriva che il Datore di lavoro deve attuare una valutazione completa e documentata mirata a individuare adeguate misure di prevenzione e protezione e a programmare interventi di miglioramento che nel caso degli agenti biologici attengono la loro neutralizzabilità: è del tutto evidente che a tal fine la vaccinazione riveste il ruolo di prevenzione primaria. Gli ambiti per i quali è applicabile il titolo 10 del D.lgs 81/08 sono ampiamente rappresentati:

  • Industria alimentare
  • Agricoltura
  • Zootecnia
  • Macellazione carni
  • Piscicoltura
  • Servizi veterinari
  • Industria di trasformazione di derivati animali (cuoio, pelle, lana, ecc.)
  • Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, studi dentistici, servizi di assistenza)
  • Laboratori diagnostici (esclusi quelli di microbiologia)
  • Servizi mortuari e cimiteriali
  • Servizi di raccolta, trattamento, smaltimento rifiuti
  • Servizi di disinfezione e disinfestazione
  • Impianti industriali di sterilizzazione, disinfezione e lavaggio di materiali
    potenzialmente infetti.
  • Impianti depurazione acque di scarico
  • Manutenzione impianti fognari

La vaccinazione quindi diventa strumento di tutela sia del lavoratore che di soggetti terzi esposti al rischio di contaminazione. Si pensi ad esempio al possibile incidente biologico che coinvolga un operatore sanitario e un paziente ove la vaccinazione dell’operatore sanitario, nei casi possibili, protegge il primo dagli effetti della contaminazione da liquido biologico ma anche il secondo laddove l’incidente abbia comportato una lesione all’operatore stesso che abbia “contaminato” il paziente. Altro esempio sono il morbillo e altre malattie prevenibili con vaccino che in questo caso vedono entrambi gli attori ugualmente coinvolti.

Tabella riassuntiva delle vaccinazioni

ANTITETANICA
Legge n.292 – 5 marzo 1963
Obbligatoria per lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame,
stallieri, fantini, conciatori, lavori degli ippodromi, spazzini,
cantonieri, stradini, sterratori, minatori, fornaciai, addetti alla
manipolazione dell’immondizia, addetti alla fabbricazione della carta
e dei cartoni, lavoratori del legno, metallurgici e metalmeccanici
ANTIEPATITE B
D.M. – 22 dicembre 1988
A carico del datore di lavoro: personale sanitario
di nuova assunzione nel servizio sanitario nazionale e al personale del
servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio
di contagio
ANTITUBERCOLARE (BCG)
1998 Linee guida per il controllo
della malattia tubercolare,
Legge n.388 – 23 dicembre
2000 (art.93 – comma 2)
L’obbligatorietà della vaccinazione è limitata al personale sanitario
con test tubercolinico negativo , che operi in ambienti sanitari ad alto
rischio di esposizione a ceppi multifarmacoresistenti oppure che
operi in ambienti ad alto rischio e che non possa , in caso di
cuticonversione, essere sottoposto a terapia preventiva, per
controindicazioni cliniche all’uso di farmaci specifici.

 

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